ART. 18 - ZONE DI TUTELA E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 33 E 34 DELLA LEGGE REGIONALE 47/78 MODIFICATA ED INTEGRATA

1') Ai sensi degli artt. 33 e 34 della Legge Reg. 47/78 modificata ed integrata il presente P.R.G. individua le seguenti zone di tutela e di vincolo idrogeologico:

a) Zone di tutela :
- zona omogenea tipo "A1" comprendente i centri storici (Art. 13.1);
- zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette (Art. 15.1);
- zona "F2" per parchi territoriali ( Parco fluviale del Tresinaro) (Art. 15.2);
- zona "E4" agricola boscata (Art. 16.4);
- zona "E5" agricola di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 16.5)
- zona "E7" agricola di interesse paesaggistico - ambientale (Art. 16.7);
- zona "E8" agricola di tutela agronaturalistica (Art. 16.8.);
- zona "E9" agricola di tutela degli elementi della centuriazione (Art. 16.9);
- zona "SA2" omogenea "A" di interesse storico - culturale esterna al centro storico (Art. 17.1);
- zone di interesse archeologico individuate da specifici perimetri sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.

b) Zone a vincolo idrogeologico :
- zona "E4" agricola boscata e destinata al rimboschimento (Art. 16.4);
- zona "E5" agricola di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 16.5)
- zona "E6" agricola a vincolo idrogeologico (Art. 16.6);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'art. 28 del Piano Paesistico Regionale;

2') In tali zone la disciplina di intervento urbanistico edilizio è quella dettata negli articoli precedenti che si riferiscono a ciascuna delle zone di tutela e di vincolo idrogeologico sopra elencate.
3') In particolare per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei corrispondenti alle unità di paesaggio N°. 1A; 1B; 1C; 3A1; 6; 7A; 7B; evidenziate nella tavola n. 15 in scala 1:10000 e caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni e/o con ricchezza di falde acquifere, vale la prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24.5.1988 N. 236, sono vietati :
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali (con particolare riferimento alla Legge Rg. 7/83 e sue successive modificazioni e integrazioni, che classifica gli scarichi civili);
b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali, i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua;
c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.