1') Ai sensi degli artt. 33 e 34 della Legge Reg. 47/78 modificata ed integrata il presente P.R.G. individua le seguenti zone di tutela e di vincolo idrogeologico:
a) Zone di tutela :
- zona omogenea tipo "A1" comprendente i centri storici (Art.
13.1);
- zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette
(Art. 15.1);
- zona "F2" per parchi territoriali ( Parco fluviale del Tresinaro)
(Art. 15.2);
- zona "E4" agricola boscata (Art. 16.4);
- zona "E5" agricola di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua (Art. 16.5)
- zona "E7" agricola di interesse paesaggistico - ambientale (Art.
16.7);
- zona "E8" agricola di tutela agronaturalistica (Art.
16.8.);
- zona "E9" agricola di tutela degli elementi della centuriazione
(Art. 16.9);
- zona "SA2" omogenea "A" di interesse storico - culturale
esterna al centro storico (Art. 17.1);
- zone di interesse archeologico individuate da specifici perimetri sulle tavole
di zonizzazione del P.R.G.
b) Zone a vincolo idrogeologico :
- zona "E4" agricola boscata e destinata al rimboschimento (Art.
16.4);
- zona "E5" agricola di tutela dei caratteri ambientali di laghi,
bacini e corsi d'acqua (Art. 16.5)
- zona "E6" agricola a vincolo idrogeologico (Art.
16.6);
- zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei di cui all'art.
28 del Piano Paesistico Regionale;
2') In tali zone la disciplina di intervento urbanistico edilizio è
quella dettata negli articoli precedenti che si riferiscono a ciascuna delle
zone di tutela e di vincolo idrogeologico sopra elencate.
3') In particolare per le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei
corrispondenti alle unità di paesaggio N°. 1A; 1B; 1C; 3A1; 6; 7A;
7B; evidenziate nella tavola n. 15 in scala 1:10000 e caratterizzate da elevata
permeabilità dei terreni e/o con ricchezza di falde acquifere, vale la
prescrizione per cui, fermi restando i compiti di cui al D.P.R. 24.5.1988 N.
236, sono vietati :
a) gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze
di qualsiasi genere o provenienza con la sola eccezione della distribuzione
agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui
trattati provenienti da civili abitazioni o da usi assimilabili che sono consentiti
nei limiti delle relative disposizioni statali e regionali (con particolare
riferimento alla Legge Rg. 7/83 e sue successive modificazioni e integrazioni,
che classifica gli scarichi civili);
b) il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori
di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali,
i quali ultimi sono comunque esclusi nelle zone di tutela dei caratteri ambientali
di laghi, bacini e corsi d'acqua;
c) la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, nei fondi propri od
altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi
dell'articolo 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
d) la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei
rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione delle discariche
di prima categoria e di seconda categoria tipo a), di cui al D.P.R. 10 settembre
1982, n. 915, nonché di terre di lavaggio provenienti dagli zuccherifici,
nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
e) l'interramento, l'interruzione o la deviazione della falde acquifere sotterranee,
con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile.