ART. 17.4 - EDIFICI DI VALORE MONUMENTALE, TIPOLOGICO-ARCHITETTONICO, AMBIENTALE ESTERNI AI PERIMETRI DI ZONA OMOGENEA "A" E "B1"
1') Agli edifici ed ai complessi edilizi esterni ai perimetri di zona "A" e "B1" classificati nel P.R.G. di valore monumentale, tipologico-architettonico, ambientale o con elementi di valore ambientale, indipendentemente dalla zona omogenea in cui ricadono, si applicano le normative contenute nella Disciplina Particolareggiata per il recupero del patrimonio edilizio di valore storico - culturale esterno alle zone omogenee "A" e "B1" ( Vol. 8B ) e le categorie di intervento specificate per ciascun immobile nelle schede operative per la conservazione ad essa allegate.
2') Gli interventi edilizi dovranno sempre essere operati nel rispetto degli indici e dei parametri urbanistici relativi alla zona omogenea in cui gli edifici e i complessi edilizi ricadono, a meno che detti indici e parametri non siano già superati nella situazione di fatto, situazione che dovrà essere documentata attraverso il certificato storico catastale riferito alla data di adozione del presente P.R.G. ed il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto consolidato.