ART 16.12 - POSSIBILITÀ DI SUPERAMENTO DEGLI INDICI URBANISTICO-EDILIZI PER L'EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA TRAMITE P.S.A.
1') I limiti di edificabilità e gli altri parametri urbanistico - edilizi stabiliti dai precedenti Articoli che regolamentano l'attività edificatoria in zona agricola, possono essere superati, ai sensi dell'Art. 40 della Legge Rg. 47/78 modificata ed integrata, in seguito all'approvazione di un Piano di Sviluppo Aziendale e/o interaziendale, nell'ambito degli obiettivi produttivi stabiliti dal Piano stesso, a condizione che tale attività edificatoria non venga svolta all'interno delle zone agricole tutelate ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 25 del P.T.P.R. confermate nel P.R.G. nonché all'interno delle zone agricole E3; E4; E5; E10; E11; individuate nel presente P.R.G. come zone agricole di tutela specifica e a regime edificatorio particolare.
2') Gli interventi edilizi previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale dopo l'approvazione del Piano stesso, sono comunque sottoposti alla procedura della concessione.
3') Il Piano di Sviluppo Aziendale e/o Interaziendale è pertanto obbligatoriamente richiesto nei seguenti casi:
- per le aziende agricole che, essendo nelle condizioni previste dalla Legge Rg. 18/77 e sue successive modificazioni, intendano usufruire delle provvidenze previste dalla legge stessa in attuazione delle direttive comunitarie per la riforma dell'agricoltura;
- per le aziende agricole che, essendo nelle condizioni previste dalla Legge Rg. 18/77 e sue successive modificazioni, per documentate esigenze produttive, intendano richiedere la concessione edilizia per opere eccedenti i limiti previsti dalle norme di zona per l'intervento edilizio diretto, ai sensi dell'ottavo comma dell'Art. 40 della Legge. Rg. 47/78 modificata ed integrata;
- per le aziende agricole che intendano concentrare le possibilità edificatorie di appezzamenti di terreno situati in comuni limitrofi; in questo caso è però indispensabile che il Piano di Sviluppo sia accompagnato da atto unilaterale d'obbligo per la trascrizione dei vincoli di inedificabilità alla Conservatoria degli Atti Immobiliari.
4') Nei casi in cui il Piano di Sviluppo venga presentato al fine di realizzare interventi edilizi, la sua validità, ai sensi della presente normativa urbanistica, non potrà avere durata inferiore ai 6 anni. Per tale durata, il Piano è vincolante per l'azienda, e questa non potrà richiedere concessioni edilizie se non in conformità a quanto previsto nel Piano approvato.
5') Decorso il termine di validità del Piano, questo perde ogni efficacia per le parti non realizzate, e qualunque richiesta di concessione edilizia in esso prevista è subordinata all'approvazione di un nuovo Piano di Sviluppo.
6') Eventuale variante al Piano di Sviluppo può essere approvata, entro il termine di validità del Piano stesso, solo in base ad un'adeguata documentazione sui validi motivi per i quali la variante è richiesta; in tal caso la variante è approvata con la stessa procedura richiesta per l'approvazione originaria.