ART. 15.16 - ZONA PER IMPIANTI FERROVIARI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO
1') La zona ferroviaria coincide con le aree catastali di pertinenza della linea
ferroviaria in concessione Reggio - Sassuolo, mentre le fasce di rispetto a detta
infrastruttura corrispondono alle aree agricole comprese tra il ciglio della ferrovia
ed i limiti di arretramento dell'edificazione dalla medesima individuati con linea
a tratteggio sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.
2') Le aree comprese tra il ciglio della ferrovia ed il limite di arretramento
dell'edificazione classificate come zona omogenea diversa da quella agricola,
conservano, anche in corrispondenza delle fasce laterali al tracciato ferroviario,
le destinazioni della zona omogenea cui appartengono ma sono inedificabili.
3') Nella zona ferroviaria sono consentiti per intervento diretto le destinazioni
d'uso e gli interventi che si rendono necessari per il mantenimento, la razionalizzazione,
il potenziamento e la nuova costruzione di linee ferroviarie e di strutture tecnologiche
idonee a garantire la sicurezza del traffico ferroviario, nonché la realizzazione
e l'attrezzatura di piazzali ed edifici per il deposito e lo smistamento delle
merci, l'ammodernamento, l'ampliamento o la nuova realizzazione delle stazioni
ferroviarie e dei necessari alloggi di custodia e sorveglianza degli impianti
nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G. ed in conformità
ai programmi d'intervento della società che ha in concessione e gestisce
il servizio.
4') Nella predisposizione dei progetti esecutivi relativi alla zona omogenea di
cui al presente articolo dovrà comunque essere garantito il rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) nella costruzione di edifici e manufatti che comportano l'elevazione di strutture
murarie di altezza superiore a mt. 2,50 rispetto al piano di campagna di progetto,
dovranno essere osservati il rispetto del criterio della visuale libera nei confronti
di eventuali edifici esistenti ed il rispetto dei limiti di arretramento dell'edificazione
dalle strade del P.R.G. esclusi i casi di costruzione di muri di contenimento
di scarpate e di ponti ferroviari;
b) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni ferroviarie
dovranno essere armonizzati con le caratteristiche stilistico architettoniche
dei fabbricati esistenti salvaguardando gli aspetti storico - tipologici;
c) il rapporto massimo di copertura consentito negli interventi edificatori di
progetto non dovrà superare il 50% delle aree ferroviarie investite escludendo
dal conteggio di tale indice urbanistico le aree interessate dai binari;
d) la costruzione di eventuali nuove stazioni ferroviarie dovrà avvenire
nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G. applicando gli indici
urbanistici di cui all'articolo 15.10 delle presenti Norme;
e) sia negli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione di stazioni
e scali ferroviari vanno predisposte adeguate aree di parcheggio pubblico da concordare
con l'Amministrazione Comunale e va garantita la realizzazione delle necessarie
opere di urbanizzazione primaria.
5') Le fasce di rispetto alla ferrovia ed i limiti di arretramento dell'edificazione,
individuati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. ai sensi dell'articolo 49
del D.P.R. 11/7/1980 N 753 e dell'articolo 45 della Legge Rg. 47/78 modificata
ed integrata, determinano la distanza minima da osservarsi nell'edificazione delle
aree laterali ai binari misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio
della ferrovia. A tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione
di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti dai progetti
approvati anche se non ancora riportate sulle planimetrie catastali.
6') Nessun nuovo edificio non connesso all'esercizio ferroviario potrà
essere costruito nelle aree di cui al precedente 5' comma e quelli esistenti,
se demoliti, potranno essere eventualmente ricostruiti a parità di volume
e SU solo nel rispetto
dei limiti di arretramento del P.R.G., a condizione che ricadono su aree che nel
P.R.G. vengono classificate edificabili.
7') E' invece ammesso, nel rispetto delle prescrizioni del 19' e del 20' comma
del precedente articolo 15.15, la manutenzione ordinaria
e straordinaria, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti alla
data di adozione del presente P.R.G. previa acquisizione del parere dei competenti
uffici della società che gestisce la ferrovia.
8') Le recinzioni delimitanti aree private poste in fregio alla zona ferroviaria
potranno essere concesse solo a titolo precario e dovranno essere poste in arretramento
minimo di mt. 1,50 rispetto al limite di zona riportato in cartografia, che deve
intendersi anche eventualmente ampliato ai sensi del 5' comma del presente articolo.