ART. 15.16 - ZONA PER IMPIANTI FERROVIARI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO
1') La zona ferroviaria coincide con le aree catastali di pertinenza della linea ferroviaria in concessione Reggio - Sassuolo, mentre le fasce di rispetto a detta infrastruttura corrispondono alle aree agricole comprese tra il ciglio della ferrovia ed i limiti di arretramento dell'edificazione dalla medesima individuati con linea a tratteggio sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.
2') Le aree comprese tra il ciglio della ferrovia ed il limite di arretramento dell'edificazione classificate come zona omogenea diversa da quella agricola, conservano, anche in corrispondenza delle fasce laterali al tracciato ferroviario, le destinazioni della zona omogenea cui appartengono ma sono inedificabili.
3') Nella zona ferroviaria sono consentiti per intervento diretto le destinazioni d'uso e gli interventi che si rendono necessari per il mantenimento, la razionalizzazione, il potenziamento e la nuova costruzione di linee ferroviarie e di strutture tecnologiche idonee a garantire la sicurezza del traffico ferroviario, nonché la realizzazione e l'attrezzatura di piazzali ed edifici per il deposito e lo smistamento delle merci, l'ammodernamento, l'ampliamento o la nuova realizzazione delle stazioni ferroviarie e dei necessari alloggi di custodia e sorveglianza degli impianti nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G. ed in conformità ai programmi d'intervento della società che ha in concessione e gestisce il servizio.
4') Nella predisposizione dei progetti esecutivi relativi alla zona omogenea di cui al presente articolo dovrà comunque essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) nella costruzione di edifici e manufatti che comportano l'elevazione di strutture murarie di altezza superiore a mt. 2,50 rispetto al piano di campagna di progetto, dovranno essere osservati il rispetto del criterio della visuale libera nei confronti di eventuali edifici esistenti ed il rispetto dei limiti di arretramento dell'edificazione dalle strade del P.R.G. esclusi i casi di costruzione di muri di contenimento di scarpate e di ponti ferroviari;
b) gli interventi di ampliamento e ristrutturazione delle stazioni ferroviarie dovranno essere armonizzati con le caratteristiche stilistico architettoniche dei fabbricati esistenti salvaguardando gli aspetti storico - tipologici;
c) il rapporto massimo di copertura consentito negli interventi edificatori di progetto non dovrà superare il 50% delle aree ferroviarie investite escludendo dal conteggio di tale indice urbanistico le aree interessate dai binari;
d) la costruzione di eventuali nuove stazioni ferroviarie dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G. applicando gli indici urbanistici di cui all'articolo 15.10 delle presenti Norme;
e) sia negli interventi di ristrutturazione che di nuova costruzione di stazioni e scali ferroviari vanno predisposte adeguate aree di parcheggio pubblico da concordare con l'Amministrazione Comunale e va garantita la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.
5') Le fasce di rispetto alla ferrovia ed i limiti di arretramento dell'edificazione, individuati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 11/7/1980 N 753 e dell'articolo 45 della Legge Rg. 47/78 modificata ed integrata, determinano la distanza minima da osservarsi nell'edificazione delle aree laterali ai binari misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della ferrovia. A tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti dai progetti approvati anche se non ancora riportate sulle planimetrie catastali.
6') Nessun nuovo edificio non connesso all'esercizio ferroviario potrà essere costruito nelle aree di cui al precedente 5' comma e quelli esistenti, se demoliti, potranno essere eventualmente ricostruiti a parità di volume e SU solo nel rispetto dei limiti di arretramento del P.R.G., a condizione che ricadono su aree che nel P.R.G. vengono classificate edificabili.
7') E' invece ammesso, nel rispetto delle prescrizioni del 19' e del 20' comma del precedente articolo 15.15, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di adozione del presente P.R.G. previa acquisizione del parere dei competenti uffici della società che gestisce la ferrovia.
8') Le recinzioni delimitanti aree private poste in fregio alla zona ferroviaria potranno essere concesse solo a titolo precario e dovranno essere poste in arretramento minimo di mt. 1,50 rispetto al limite di zona riportato in cartografia, che deve intendersi anche eventualmente ampliato ai sensi del 5' comma del presente articolo.