1') Tali zone corrispondono alle zone omogenee F e G di cui all'art. 2, lettera
F, del D.M. 2/4/68 n° 1444 e all'art. 13 della Legge Regionale 47/78 modificata
ed integrata, e vengono evidenziate nella cartografia di P.R.G. con apposite
simbologie atte a specificare la tipologia del servizio cui le aree sono destinate
nello stato di fatto o destinabili sulla base dei progetti esecutivi approvati
dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente
legislazione in materia urbanistica e di realizzazione di opere pubbliche o
di interesse pubblico.
2') Le superfici individuate con le destinazioni di zona omogenea di cui al
presente articolo, garantiscono le dotazioni minime di aree per attrezzature
ed impianti di interesse generale di cui all'art. 3 del D.M. 2/4/68 n° 1444
e per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo di cui all'articolo
46 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata.
3') Nei casi in cui dette aree ricadano in zone residenziali e/o produttive
soggette a piano particolareggiato, a piano di recupero, a concessione onerosa
e convenzionata, delimitate da perimetro di comparto urbanistico di attuazione
CA, costituiscono
le aree per gli standards e di cessione del comparto.
4') In questi casi, l'intervento sulle aree pubbliche e per gli standards di
comparto edificatorio avviene nel rispetto delle presenti norme e degli articoli
che vanno dal 15.1 al 15.16, secondo le modalità specificate in sede
di piano urbanistico attuativo e/o in sede di convenzione con l'Amministrazione
Comunale.
5') Nei casi in cui dette aree siano previste nel P.R.G. esternamente ai comparti
unitari d'intervento, costituiscono la dotazione dello stato di fatto e individuano
ambiti di ampliamento dei servizi pubblici esistenti o di recupero degli standards
mancanti per sopperire al fabbisogno minimo rapportato alla popolazione insediata
alla data di adozione del P.R.G..
6') In questi casi l'intervento è, di norma, attuato nel rispetto delle
presenti norme ed in particolare degli articoli che regolamentano le specifiche
destinazioni di sottozona omogenea F o G, dall'Amministrazione Comunale o da
altri soggetti pubblici e privati che abbiano titolo ad intervenire ai sensi
di legge tranne che per gli eventuali parcheggi di urbanizzazione primaria P1
che sono posti a carico dei richiedenti le concessioni edificatorie.
7') Quando sulle tavole di progetto del P.R.G. sia riportata la simbologia di
zona omogenea F o G privata ma di avvalimento pubblico, gli interventi contemplati
dalle presenti norme possono sempre essere attuati dai soggetti singoli o organizzati,
dagli Enti e dalle società che dimostrino di aver titolo all'intervento
nelle forme e nei modi di legge.
8') Le zone di uso pubblico e di interesse generale previste nel P.R.G. si suddividono
in:
- Zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette
(Art. 15.1);
- Zona "F2" per parchi territoriali (Parco fluviale del Tresinaro)
(Art. 15.2);
- Zona "F3" per attrezzature ospedaliere e socio-sanitarie (Art. 15.3);
- Zona "F4" per attrezzature scolastiche (Art. 15.4);
- Zona "F5" per attrezzature culturali e di spettacolo (Art. 15.5);
- Zona "F6" per attrezzature fieristiche e distributive (Art. 15.6);
- Zona "F7" per attrezzature amministrative e civili (Art. 15.7);
- Zona "F8" per attrezzature militari (Art. 15.8);
- Zona "F9" per attrezzature tecnologiche (Art. 15.9);
- Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere (Art. 15.10);
- Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere (Art. 15.11);
- Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale
(Art. 15.12);
- Zona "G4" per servizi tecnologici o annonari di livello comunale
(Art. 15.13);
- Zona "G5" per i parcheggi di urbanizzazione (Art. 15.14);
- Zona per la viabilità e relative fasce di rispetto (Art. 15.15);
- Zona per impianti ferroviari e relative fasce di rispetto (Art. 15.16).
| Art. 15.1 | Zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette |
| Art. 15.2 | Zona "F2" per parchi territoriali (Parco fluviale del Tresinaro) |
| Art. 15.3 | Zona "F3" per attrezzature ospedaliere e socio-sanitarie |
| Art. 15.4 | Zona "F4" per attrezzature scolastiche |
| Art. 15.5 | Zona "F5" per attrezzature culturali e di spettacolo |
| Art. 15.6 | Zona "F6" per attrezzature fieristiche e distributive |
| Art. 15.7 | Zona "F7" per attrezzature amministrative e civili |
| Art. 15.8 | Zona "F8" per attrezzature militari |
| Art. 15.9 | Zona "F9" per attrezzature tecnologiche |
| Art. 15.10 | Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere |
| Art. 15.11 | Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere |
| Art. 15.12 | Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale |
| Art. 15.13 | Zona "G4" per servizi tecnologici o annonari di livello comunale |
| Art. 15.14 | Zona "G5" per i parcheggi di urbanizzazione |
| Art. 15.15 | Zona per la viabilità e relative fasce di rispetto |
| Art. 15.16 | Zona per impianti ferroviari e relative fasce di rispetto |