ART. 15 - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

1') Tali zone corrispondono alle zone omogenee F e G di cui all'art. 2, lettera F, del D.M. 2/4/68 n° 1444 e all'art. 13 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata, e vengono evidenziate nella cartografia di P.R.G. con apposite simbologie atte a specificare la tipologia del servizio cui le aree sono destinate nello stato di fatto o destinabili sulla base dei progetti esecutivi approvati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle procedure stabilite dalla vigente legislazione in materia urbanistica e di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
2') Le superfici individuate con le destinazioni di zona omogenea di cui al presente articolo, garantiscono le dotazioni minime di aree per attrezzature ed impianti di interesse generale di cui all'art. 3 del D.M. 2/4/68 n° 1444 e per servizi pubblici di quartiere o di complesso insediativo di cui all'articolo 46 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata.
3') Nei casi in cui dette aree ricadano in zone residenziali e/o produttive soggette a piano particolareggiato, a piano di recupero, a concessione onerosa e convenzionata, delimitate da perimetro di comparto urbanistico di attuazione CA, costituiscono le aree per gli standards e di cessione del comparto.
4') In questi casi, l'intervento sulle aree pubbliche e per gli standards di comparto edificatorio avviene nel rispetto delle presenti norme e degli articoli che vanno dal 15.1 al 15.16, secondo le modalità specificate in sede di piano urbanistico attuativo e/o in sede di convenzione con l'Amministrazione Comunale.
5') Nei casi in cui dette aree siano previste nel P.R.G. esternamente ai comparti unitari d'intervento, costituiscono la dotazione dello stato di fatto e individuano ambiti di ampliamento dei servizi pubblici esistenti o di recupero degli standards mancanti per sopperire al fabbisogno minimo rapportato alla popolazione insediata alla data di adozione del P.R.G..
6') In questi casi l'intervento è, di norma, attuato nel rispetto delle presenti norme ed in particolare degli articoli che regolamentano le specifiche destinazioni di sottozona omogenea F o G, dall'Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici e privati che abbiano titolo ad intervenire ai sensi di legge tranne che per gli eventuali parcheggi di urbanizzazione primaria P1 che sono posti a carico dei richiedenti le concessioni edificatorie.
7') Quando sulle tavole di progetto del P.R.G. sia riportata la simbologia di zona omogenea F o G privata ma di avvalimento pubblico, gli interventi contemplati dalle presenti norme possono sempre essere attuati dai soggetti singoli o organizzati, dagli Enti e dalle società che dimostrino di aver titolo all'intervento nelle forme e nei modi di legge.
8') Le zone di uso pubblico e di interesse generale previste nel P.R.G. si suddividono in:
- Zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette (Art. 15.1);
- Zona "F2" per parchi territoriali (Parco fluviale del Tresinaro) (Art. 15.2);
- Zona "F3" per attrezzature ospedaliere e socio-sanitarie (Art. 15.3);
- Zona "F4" per attrezzature scolastiche (Art. 15.4);
- Zona "F5" per attrezzature culturali e di spettacolo (Art. 15.5);
- Zona "F6" per attrezzature fieristiche e distributive (Art. 15.6);
- Zona "F7" per attrezzature amministrative e civili (Art. 15.7);
- Zona "F8" per attrezzature militari (Art. 15.8);
- Zona "F9" per attrezzature tecnologiche (Art. 15.9);
- Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere (Art. 15.10);
- Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere (Art. 15.11);
- Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale (Art. 15.12);
- Zona "G4" per servizi tecnologici o annonari di livello comunale (Art. 15.13);
- Zona "G5" per i parcheggi di urbanizzazione (Art. 15.14);
- Zona per la viabilità e relative fasce di rispetto (Art. 15.15);
- Zona per impianti ferroviari e relative fasce di rispetto (Art. 15.16).

Art. 15.1 Zona "F1" di tutela naturalistica per riserve naturali o aree protette
Art. 15.2 Zona "F2" per parchi territoriali (Parco fluviale del Tresinaro)
Art. 15.3 Zona "F3" per attrezzature ospedaliere e socio-sanitarie
Art. 15.4 Zona "F4" per attrezzature scolastiche
Art. 15.5 Zona "F5" per attrezzature culturali e di spettacolo
Art. 15.6 Zona "F6" per attrezzature fieristiche e distributive
Art. 15.7 Zona "F7" per attrezzature amministrative e civili
Art. 15.8 Zona "F8" per attrezzature militari
Art. 15.9 Zona "F9" per attrezzature tecnologiche
Art. 15.10 Zona "G1" per servizi comunali e di quartiere
Art. 15.11 Zona "G2" per verde pubblico urbano e di quartiere
Art. 15.12 Zona "G3" per servizi ed attrezzature sportive di livello comunale
Art. 15.13 Zona "G4" per servizi tecnologici o annonari di livello comunale
Art. 15.14 Zona "G5" per i parcheggi di urbanizzazione
Art. 15.15 Zona per la viabilità e relative fasce di rispetto
Art. 15.16 Zona per impianti ferroviari e relative fasce di rispetto