ART. 14.7 - ZONA "D7" PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SPECIALI
1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale interessate da attività
produttive che per la loro specificità, per i livelli di inquinamento,
per la loro particolare collocazione nel contesto urbano e territoriale richiedono
discipline d'intervento mirate sia al controllo pubblico delle iniziative edificatorie
sia al perseguimento di obiettivi di eliminazione delle fonti inquinanti e di
mitigazione dell'impatto ambientale.
2') A tali fini, le norme di P.R.G. riconoscono le attività esistenti evidenziate
in cartografia con specifica retinatura e specifiche simbologie ( "i"
- industriale; "is" - industriale speciale ceramico; "for"
- fornace per produzione di materiale in cotto non ceramico; "mc" -
macellazione e lavorazione carni; "tc" - trasformazione e commercializzazione
di prodotti agroalimentari; "dm" - demolizione e commercializzazione
rottami metallici; "DC" - deposito carburanti; stazione di servizio;
"La" - stazione autolavaggio ) ed ammettono la prosecuzione delle attività
in atto nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela dall'inquinamento,
consentendo per intervento diretto unicamente interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria.
3') Interventi relativi alle aziende insediate alla data di adozione della Var.
Gen. al P.R.G. che prevedano : limitati ampliamenti finalizzati alla razionalizzazione
e alla qualificazione ambientale delle attività in atto; parziali cambi
di destinazione d'uso; potenziamenti dei cicli produttivi anche se non connessi
ad opere edili; sono subordinati all'approvazione in Consiglio Comunale dei progetti
e alla stipula di specifica convenzione attuativa con la quale i soggetti attuatori
si impegnano al rispetto dei progetti approvati; a realizzare le opere di urbanizzazione
primaria mancanti o carenti nello stato di fatto; a mettere in atto tutti gli
accorgimenti per la mitigazione dell'impatto ambientale, nonché a dotarsi
degli impianti depuranti che, in base alla vigente legislazione in materia, saranno
ritenuti indispensabili dall'U.T.C. e dai competenti servizi dell' A.U.S.L. cui
dovranno essere sottoposti i progetti di intervento.
4') Interventi diversi da quelli di cui al precedente 3 comma nonché
le trasformazioni dello stato di fatto conseguenti al trasferimento o alla cessazione
delle attività in atto alla data di adozione della Var. Gen. al P.R.G.,
possono essere proposti solo tramite Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica
o privata e a condizione che siano finalizzati allinserimento degli usi
sociali; terziari diffusi e specializzati; produttivi urbani di cui ai precedenti
articoli 11.2; 11.3;
11.4; 11.5, con la
precisazione che per linserimento di usi relativi al commercio al dettaglio
in sede fissa dovrà essere rispettato anche quanto prescritto allArt.
11 BIS.
5') Nei casi di cui al precedente 4 comma, il Piano Particolareggiato dovrà
essere riferito all'intera area compresa entro il perimetro di "comparto
di attuazione" e dovrà essere elaborato rispettando gli indici ed
i parametri insediativi di cui al precedente articolo 14.1.
6') Per l'eventuale conversione degli insediamenti esistenti in aree a prevalente
destinazione residenziale, il Comune opererà attraverso l'adozione di una
specifica variante al P.R.G..
7') In particolare per le aree individuate nel P.R.G. con la siglatura "dm"
(demolizione e commercializzazione rottami metallici), è fatto obbligo
ai titolari delle imprese in attività o di nuovo insediamento di provvedere:
- alla recinzione degli spazi adibiti all'attività produttiva e alla regolazione
degli accessi carrabili sulla viabilità pubblica secondo le indicazioni
impartite dal Comune;
- all'installazione degli impianti igienico - sanitari eventualmente mancanti;
- all'installazione degli impianti di depurazione ritenuti necessari dal Comune
in base al parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L.;
- alla sistemazione, al convogliamento e/o alla depurazione delle acque superficiali;
- al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la demolizione dei manufatti
precari, l'ordinato stoccaggio delle merci, la realizzazione dei piazzali di sosta
e manovra interni al lotto;
- alla realizzazione delle necessarie aree di parcheggio pubblico, da prevedersi
esternamente alla recinzione almeno nella misura di 15 posti macchina con un minimo
di 200 mq per impresa.
A tal fine il Sindaco, previo parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L., inviterà
le imprese ad adeguarsi alle disposizioni di P.R.G. entro due anni dalla data
di inoltro dell'invito medesimo e, ove le imprese suddette non ottemperino alle
disposizioni impartite, potrà adottare i provvedimenti coercitivi consentiti
dalle leggi vigenti.
8') L'attività edilizia nelle zone per la demolizione ed il commercio di
rottami metallici è consentita per intervento diretto con l'osservanza
dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni:
a) UM = unità
minima di intervento : intera area individuata sulle tavole di zonizzazione del
P.R.G.;
b) UF = indice
di utilizzazione fondiaria per gli spazi coperti o edificati : 0,30 mq/mq di superficie
del lotto d'intervento comprensivi dell'eventuale superficie residenziale, che
è ammessa nei limiti massimi di un alloggio e di 150 Mq. di S.pr.;
c) RC = rapporto massimo
di copertura : 30% della superficie del lotto;
d) H max = altezza massima
: mt. 8,50;
e) Vl = indice di visuale
libera : >= 1;
f) D1 e D2 = distanza minima dai confini
di proprietà e di zona = 5 metri;
g) D3 = distanza minima da altri edifici
esterni al lotto = 20 metri;
h) Distanza dalle strade pubbliche = limiti di arretramento riportati sulle tavole
di zonizzazione del P.R.G. e 5 metri per le strade interne;
i) Distanza dalla ferrovia, dai canali e dalle zone d'acqua = limiti di arretramento
riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.;
l) P3 = Parcheggi e autorimesse
di pertinenza degli edifici : minimo 33 mq/100 mq di S.pr. richiesti solo per
la parte residenziale;
m) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;
n) P1 = parcheggi di
urbanizzazione primaria : minimo 200 mq per azienda posti esternamente alla recinzione
e fatte salve maggiori quantità richieste in sede di concessione;
o) Opere ed aree di U1
= quelle previste nel progetto e quelle eventualmente imposte in sede di concessione
in relazione alle carenze riscontrabili nello stato di fatto.
9') La richiesta di concessione ad edificare è subordinata alla stipula
di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il quale i richiedenti si
impegnano alla realizzazione delle opere di U1
mancanti, alla formazione di aree boscate con essenze autoctone da piantumare
in corrispondenza delle aree laterali al Rio Riazzone per una profondità
almeno pari alle aree di proprietà classificate a verde privato sulle tavole
di zonizzazione del P.R.G..
10) In particolare per le zone "D7" introdotte nel PRG con specifica
variante del settembre 2000 è consentito unicamente lo stoccaggio a cielo
aperto dei veicoli da demolire nellambito del capannone industriale esistente
sul confinante lotto del P.P.20 "F.LLI PEDRONI", previa acquisizione
delle autorizzazioni di legge e dei pareri preventivi dei competenti Uffici dellARPA
e della AUSL.
Nel caso di cessazione della attività di stoccaggio di cui sopra è
prescritto il recupero ambientale dei terreni interessati ed il ripristino dello
stato naturale dei luoghi.
E vietata la costruzione di superfici edificate ed anche leventuale
impermeabilizzazione del sito, con opportune tecniche, sarà ammesso solo
se prescritto dai competenti uffici dellARPA e della AUSL come prevenzione
dei rischi di inquinamento delle risorse idriche superficiali e profonde.