ART. 14.7 - ZONA "D7" PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE SPECIALI
1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale interessate da attività produttive che per la loro specificità, per i livelli di inquinamento, per la loro particolare collocazione nel contesto urbano e territoriale richiedono discipline d'intervento mirate sia al controllo pubblico delle iniziative edificatorie sia al perseguimento di obiettivi di eliminazione delle fonti inquinanti e di mitigazione dell'impatto ambientale.
2') A tali fini, le norme di P.R.G. riconoscono le attività esistenti evidenziate in cartografia con specifica retinatura e specifiche simbologie ( "i" - industriale; "is" - industriale speciale ceramico; "for" - fornace per produzione di materiale in cotto non ceramico; "mc" - macellazione e lavorazione carni; "tc" - trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari; "dm" - demolizione e commercializzazione rottami metallici; "DC" - deposito carburanti; stazione di servizio; "La" - stazione autolavaggio ) ed ammettono la prosecuzione delle attività in atto nel rispetto della vigente legislazione in materia di tutela dall'inquinamento, consentendo per intervento diretto unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3') Interventi relativi alle aziende insediate alla data di adozione della Var. Gen. al P.R.G. che prevedano : limitati ampliamenti finalizzati alla razionalizzazione e alla qualificazione ambientale delle attività in atto; parziali cambi di destinazione d'uso; potenziamenti dei cicli produttivi anche se non connessi ad opere edili; sono subordinati all'approvazione in Consiglio Comunale dei progetti e alla stipula di specifica convenzione attuativa con la quale i soggetti attuatori si impegnano al rispetto dei progetti approvati; a realizzare le opere di urbanizzazione primaria mancanti o carenti nello stato di fatto; a mettere in atto tutti gli accorgimenti per la mitigazione dell'impatto ambientale, nonché a dotarsi degli impianti depuranti che, in base alla vigente legislazione in materia, saranno ritenuti indispensabili dall'U.T.C. e dai competenti servizi dell' A.U.S.L. cui dovranno essere sottoposti i progetti di intervento.
4') Interventi diversi da quelli di cui al precedente 3’ comma nonché le trasformazioni dello stato di fatto conseguenti al trasferimento o alla cessazione delle attività in atto alla data di adozione della Var. Gen. al P.R.G., possono essere proposti solo tramite Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata e a condizione che siano finalizzati all’inserimento degli usi sociali; terziari diffusi e specializzati; produttivi urbani di cui ai precedenti articoli 11.2; 11.3; 11.4; 11.5, con la precisazione che per l’inserimento di usi relativi al commercio al dettaglio in sede fissa dovrà essere rispettato anche quanto prescritto all’Art. 11 BIS.
5') Nei casi di cui al precedente 4’ comma, il Piano Particolareggiato dovrà essere riferito all'intera area compresa entro il perimetro di "comparto di attuazione" e dovrà essere elaborato rispettando gli indici ed i parametri insediativi di cui al precedente articolo 14.1.
6') Per l'eventuale conversione degli insediamenti esistenti in aree a prevalente destinazione residenziale, il Comune opererà attraverso l'adozione di una specifica variante al P.R.G..
7') In particolare per le aree individuate nel P.R.G. con la siglatura "dm" (demolizione e commercializzazione rottami metallici), è fatto obbligo ai titolari delle imprese in attività o di nuovo insediamento di provvedere:
- alla recinzione degli spazi adibiti all'attività produttiva e alla regolazione degli accessi carrabili sulla viabilità pubblica secondo le indicazioni impartite dal Comune;
- all'installazione degli impianti igienico - sanitari eventualmente mancanti;
- all'installazione degli impianti di depurazione ritenuti necessari dal Comune in base al parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L.;
- alla sistemazione, al convogliamento e/o alla depurazione delle acque superficiali;
- al miglioramento delle condizioni ambientali attraverso la demolizione dei manufatti precari, l'ordinato stoccaggio delle merci, la realizzazione dei piazzali di sosta e manovra interni al lotto;
- alla realizzazione delle necessarie aree di parcheggio pubblico, da prevedersi esternamente alla recinzione almeno nella misura di 15 posti macchina con un minimo di 200 mq per impresa.
A tal fine il Sindaco, previo parere dei competenti uffici dell'A.U.S.L., inviterà le imprese ad adeguarsi alle disposizioni di P.R.G. entro due anni dalla data di inoltro dell'invito medesimo e, ove le imprese suddette non ottemperino alle disposizioni impartite, potrà adottare i provvedimenti coercitivi consentiti dalle leggi vigenti.
8') L'attività edilizia nelle zone per la demolizione ed il commercio di rottami metallici è consentita per intervento diretto con l'osservanza dei seguenti indici e delle seguenti prescrizioni:
a) UM = unità minima di intervento : intera area individuata sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.;
b) UF = indice di utilizzazione fondiaria per gli spazi coperti o edificati : 0,30 mq/mq di superficie del lotto d'intervento comprensivi dell'eventuale superficie residenziale, che è ammessa nei limiti massimi di un alloggio e di 150 Mq. di S.pr.;
c) RC = rapporto massimo di copertura : 30% della superficie del lotto;
d) H max = altezza massima : mt. 8,50;
e) Vl = indice di visuale libera : >= 1;
f) D1 e D2 = distanza minima dai confini di proprietà e di zona = 5 metri;
g) D3 = distanza minima da altri edifici esterni al lotto = 20 metri;
h) Distanza dalle strade pubbliche = limiti di arretramento riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e 5 metri per le strade interne;
i) Distanza dalla ferrovia, dai canali e dalle zone d'acqua = limiti di arretramento riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G.;
l) P3 = Parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici : minimo 33 mq/100 mq di S.pr. richiesti solo per la parte residenziale;
m) Aree permeabili sistemate a verde = minimo 10% della superficie del lotto d'intervento;
n) P1 = parcheggi di urbanizzazione primaria : minimo 200 mq per azienda posti esternamente alla recinzione e fatte salve maggiori quantità richieste in sede di concessione;
o) Opere ed aree di U1 = quelle previste nel progetto e quelle eventualmente imposte in sede di concessione in relazione alle carenze riscontrabili nello stato di fatto.
9') La richiesta di concessione ad edificare è subordinata alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo con il quale i richiedenti si impegnano alla realizzazione delle opere di U1 mancanti, alla formazione di aree boscate con essenze autoctone da piantumare in corrispondenza delle aree laterali al Rio Riazzone per una profondità almeno pari alle aree di proprietà classificate a verde privato sulle tavole di zonizzazione del P.R.G..
10’) In particolare per le zone "D7" introdotte nel PRG con specifica variante del settembre 2000 è consentito unicamente lo stoccaggio a cielo aperto dei veicoli da demolire nell’ambito del capannone industriale esistente sul confinante lotto del P.P.20 "F.LLI PEDRONI", previa acquisizione delle autorizzazioni di legge e dei pareri preventivi dei competenti Uffici dell’ARPA e della AUSL.

Nel caso di cessazione della attività di stoccaggio di cui sopra è prescritto il recupero ambientale dei terreni interessati ed il ripristino dello stato naturale dei luoghi.

E’ vietata la costruzione di superfici edificate ed anche l’eventuale impermeabilizzazione del sito, con opportune tecniche, sarà ammesso solo se prescritto dai competenti uffici dell’ARPA e della AUSL come prevenzione dei rischi di inquinamento delle risorse idriche superficiali e profonde.