1') Tali zone corrispondono alle zone territoriali omogenee "D",
di cui all'Art. 39 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata, che
rivestono, nello stato di fatto o alle quali il P.R.G. intende affidare, una
prevalente funzione produttiva inerente le attività industriali, artigianali,
commerciali e terziarie con esclusione delle attività produttive specificatamente
riferibili al settore agricolo locale regolamentate al successivo Articolo
16 delle presenti Norme.
2') Le specifiche destinazioni di zona produttiva omogenea sono evidenziate
sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 con le siglature
unificate proposte dalla Regione Emilia Romagna secondo le seguenti articolazioni:
- Zona "D1" artigianale-industriale edificata e di completamento :
(siglatura "a" o "as" o "i" o "c", Art.
14.1);
- Zona "D2" commerciale-direzionale e turistico-alberghiera edificata
e di completamento : (siglatura "c" o "cd" o "at",
Art. 14.2);
- Zona "D3" commerciale-direzionale di ristrutturazione soggetta a
P.P. : (siglatura "cd", Art. 14.3);
- Zona "D4" artigianale - industriale di espansione soggetta a P.P.
: ( Art. 14.4 );
- Zona "D5" commerciale-direzionale di espansione soggetta a P.P.
: (siglatura "cd", Art. 14.5);
- Zona "D6" per attrezzature tecnico-distributive di espansione soggetta
a P.P. : ( Art. 14.6 );
- Zona "D7" per attività produttive speciali : ( Art. 14.7
).
3') In tali zone sono consentiti gli usi e le attività specificate, per
ciascuna sottozona omogenea, nei successivi articoli con i seguenti limiti di
intervento:
a) nelle aree produttive libere alla data di adozione del presente P.R.G. non
contraddistinte da specifica siglatura di zona omogenea sono ammesse indifferentemente
le destinazioni d'uso industriali, artigianali e commerciali fatti salvi i vincoli
di destinazione eventualmente derivanti dai piani particolareggiati vigenti
o imposti in sede di adozione di piani particolareggiati di nuova formazione;
in particolare l'insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio
in sede fissa superiori allesercizio di vicinato potrà essere consentito
solo in corrispondenza degli ambiti, dei comparti e delle sottozone omogenee
contraddistinte da specifiche siglature e secondo le tipologie dimensionali
massime (MP; MG) evidenziate sulle tavole di zonizzazione del P.R.G., mentre
la realizzazione di pubblici esercizi funzionali alle attività insediate
e gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore o uguale a 250
mq. (esercizi di vicinato) potranno essere consentiti previo parere preventivo
di compatibilità ambientale rilasciato dai competenti uffici dellA.R.P.A.
e dellA.U.S.L.;
In particolare nelle zone omogenee "D", previo parere favorevole dei
competenti uffici dellA.R.P.A. e dellA.U.S.L. e fermo restando il
rispetto degli indici e dei parametri insediativi delle specifiche norme di
sottozona omogenea, sono ammesse le destinazioni duso per il commercio
al dettaglio in sede fissa relative agli articoli, generi e prodotti seguenti
ed assimilabili :
Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici;
Attrezzature da campeggio;
Articoli di ferramenta;
Articoli di mesticheria;
Prodotti per lagricoltura e la zootecnia;
Autoveicoli;
Motocicli;
Articoli nautici;
Pneumatici;
Accessori e ricambi per auto, moto e cicli;
Macchine ed attrezzature per lufficio;
Articoli idro-termo-sanitari;
Materiali edili;
Prefabbricati per ledilizia;
Materiali per pavimenti e rivestimenti;
Articoli ed attrezzi da giardino;
Articoli di allarme e sicurezza;
G.P.L.. in bombole per uso domestico;
Combustibili solidi;
Rivendita giornali e riviste;
Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per lindustria, lartigianato,
lagricoltura ed il commercio.
Analogamente, nelle zone omogenee "D" del P.R.G. potranno essere insediati,
sempre previo parere favorevole dellA.R.P.A. e dellA.U.S.L. e nel
rispetto degli indici e dei parametri insediativi delle singole sottozone omogenee,
pubblici esercizi di categoria A e B al fine di garantire il servizio ove questo
fosse carente;
b) la costruzione di nuovi alloggi di custodia e/o per il personale minimo di
sorveglianza degli impianti, fatto salvo il criterio della prevalenza della
destinazione d'uso produttiva, sarà ammessa nella misura massima di :
- un alloggio e di 150 mq di SU per superfici utili produttive o terziarie inferiori a 500 mq
- due alloggi e di 240 mq di SU per superfici utili produttive o terziarie superiori a 500 mq
da computarsi nell'ambito della SU
complessivamente ammessa dalle norme di zona;
c) l'eventuale mantenimento di lavorazioni nocive è consentito previo
parere dei competenti servizi dell'A.U.S.L. e purché i soggetti richiedenti
la concessione ottemperino all'installazione degli impianti di depurazione prescritti
per legge;
d) l'installazione degli impianti di depurazione e la costruzione dei servizi
igienico - sanitari mancanti è sempre consentita in ragione delle documentate
esigenze anche in caso di avvenuto sfruttamento degli indici urbanistici di
P.R.G. purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- Vl = indice di visuale
libera : >= 0,5;
- D1 e D2 = distanza minima dai confini
di proprietà e di zona: mt. 5, fatto salvo comunque il rispetto dei limiti
di arretramento cartografici del P.R.G.;
- Distanza minima dalle strade, dalla ferrovia e dalle zone d'acqua : limiti
di arretramento del P.R.G. o 5 mt. in mancanza di limiti di arretramento cartografici.
| Art. 14.1 | Zona "D1" Artigianale - Industriale edificata e di completamento |
| Art. 14.2 | Zona "D2" Commerciale-direzionale e turistico-alberghiera edificata e di completamento |
| Art. 14.3 | Zona "D3" Commerciale-direzionale di ristrutturazione soggetta a P.P. |
| Art. 14.4 | Zona "D4" Artigianale-industriale di espansione soggetta a P.P. |
| Art. 14.5 | Zona "D5" Commerciale-direzionale di espansione soggetta a P.P. |
| Art. 14.6 | Zona "D6" Per attrezzature tecnico-distributive di espansione soggetta a P.P. |
| Art. 14.7 | Zona "D7" Per attività produttive speciali |