ART. 14 - ZONE OMOGENEE "D" A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA
(CRITERI GENERALI DI INTERVENTO)

1') Tali zone corrispondono alle zone territoriali omogenee "D", di cui all'Art. 39 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata, che rivestono, nello stato di fatto o alle quali il P.R.G. intende affidare, una prevalente funzione produttiva inerente le attività industriali, artigianali, commerciali e terziarie con esclusione delle attività produttive specificatamente riferibili al settore agricolo locale regolamentate al successivo Articolo 16 delle presenti Norme.
2') Le specifiche destinazioni di zona produttiva omogenea sono evidenziate sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. in scala 1:2000 e 1:5000 con le siglature unificate proposte dalla Regione Emilia Romagna secondo le seguenti articolazioni:
- Zona "D1" artigianale-industriale edificata e di completamento : (siglatura "a" o "as" o "i" o "c", Art. 14.1);
- Zona "D2" commerciale-direzionale e turistico-alberghiera edificata e di completamento : (siglatura "c" o "cd" o "at", Art. 14.2);
- Zona "D3" commerciale-direzionale di ristrutturazione soggetta a P.P. : (siglatura "cd", Art. 14.3);
- Zona "D4" artigianale - industriale di espansione soggetta a P.P. : ( Art. 14.4 );
- Zona "D5" commerciale-direzionale di espansione soggetta a P.P. : (siglatura "cd", Art. 14.5);
- Zona "D6" per attrezzature tecnico-distributive di espansione soggetta a P.P. : ( Art. 14.6 );
- Zona "D7" per attività produttive speciali : ( Art. 14.7 ).
3') In tali zone sono consentiti gli usi e le attività specificate, per ciascuna sottozona omogenea, nei successivi articoli con i seguenti limiti di intervento:
a) nelle aree produttive libere alla data di adozione del presente P.R.G. non contraddistinte da specifica siglatura di zona omogenea sono ammesse indifferentemente le destinazioni d'uso industriali, artigianali e commerciali fatti salvi i vincoli di destinazione eventualmente derivanti dai piani particolareggiati vigenti o imposti in sede di adozione di piani particolareggiati di nuova formazione; in particolare l'insediamento di nuove attività commerciali al dettaglio in sede fissa superiori all’esercizio di vicinato potrà essere consentito solo in corrispondenza degli ambiti, dei comparti e delle sottozone omogenee contraddistinte da specifiche siglature e secondo le tipologie dimensionali massime (MP; MG) evidenziate sulle tavole di zonizzazione del P.R.G., mentre la realizzazione di pubblici esercizi funzionali alle attività insediate e gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore o uguale a 250 mq. (esercizi di vicinato) potranno essere consentiti previo parere preventivo di compatibilità ambientale rilasciato dai competenti uffici dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.;
In particolare nelle zone omogenee "D", previo parere favorevole dei competenti uffici dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L. e fermo restando il rispetto degli indici e dei parametri insediativi delle specifiche norme di sottozona omogenea, sono ammesse le destinazioni d’uso per il commercio al dettaglio in sede fissa relative agli articoli, generi e prodotti seguenti ed assimilabili :
Mobili, articoli casalinghi, elettrodomestici;
Attrezzature da campeggio;
Articoli di ferramenta;
Articoli di mesticheria;
Prodotti per l’agricoltura e la zootecnia;
Autoveicoli;
Motocicli;
Articoli nautici;
Pneumatici;
Accessori e ricambi per auto, moto e cicli;
Macchine ed attrezzature per l’ufficio;
Articoli idro-termo-sanitari;
Materiali edili;
Prefabbricati per l’edilizia;
Materiali per pavimenti e rivestimenti;
Articoli ed attrezzi da giardino;
Articoli di allarme e sicurezza;
G.P.L.. in bombole per uso domestico;
Combustibili solidi;
Rivendita giornali e riviste;
Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’industria, l’artigianato, l’agricoltura ed il commercio.
Analogamente, nelle zone omogenee "D" del P.R.G. potranno essere insediati, sempre previo parere favorevole dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L. e nel rispetto degli indici e dei parametri insediativi delle singole sottozone omogenee, pubblici esercizi di categoria A e B al fine di garantire il servizio ove questo fosse carente;
b) la costruzione di nuovi alloggi di custodia e/o per il personale minimo di sorveglianza degli impianti, fatto salvo il criterio della prevalenza della destinazione d'uso produttiva, sarà ammessa nella misura massima di :

- un alloggio e di 150 mq di SU per superfici utili produttive o terziarie inferiori a 500 mq

- due alloggi e di 240 mq di SU per superfici utili produttive o terziarie superiori a 500 mq

da computarsi nell'ambito della SU complessivamente ammessa dalle norme di zona;
c) l'eventuale mantenimento di lavorazioni nocive è consentito previo parere dei competenti servizi dell'A.U.S.L. e purché i soggetti richiedenti la concessione ottemperino all'installazione degli impianti di depurazione prescritti per legge;
d) l'installazione degli impianti di depurazione e la costruzione dei servizi igienico - sanitari mancanti è sempre consentita in ragione delle documentate esigenze anche in caso di avvenuto sfruttamento degli indici urbanistici di P.R.G. purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- Vl = indice di visuale libera : >= 0,5;
- D1 e D2 = distanza minima dai confini di proprietà e di zona: mt. 5, fatto salvo comunque il rispetto dei limiti di arretramento cartografici del P.R.G.;
- Distanza minima dalle strade, dalla ferrovia e dalle zone d'acqua : limiti di arretramento del P.R.G. o 5 mt. in mancanza di limiti di arretramento cartografici.

Art. 14.1 Zona "D1" Artigianale - Industriale edificata e di completamento
Art. 14.2 Zona "D2" Commerciale-direzionale e turistico-alberghiera edificata e di completamento
Art. 14.3 Zona "D3" Commerciale-direzionale di ristrutturazione soggetta a P.P.
Art. 14.4 Zona "D4" Artigianale-industriale di espansione soggetta a P.P.
Art. 14.5 Zona "D5" Commerciale-direzionale di espansione soggetta a P.P.
Art. 14.6 Zona "D6" Per attrezzature tecnico-distributive di espansione soggetta a P.P.
Art. 14.7 Zona "D7" Per attività produttive speciali