ART. 13 - ZONE URBANE A PREVALENTE FUNZIONE RESIDENZIALE
( CRITERI GENERALI DI INTERVENTO )


1') Tali zone comprendono le zone territoriali omogenee "A" (per le parti a prevalente destinazione residenziale), "B" e "C" di cui agli Artt. 13, 36, 37 e 38 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata.
2') Nelle zone di cui al presente articolo sono ammessi i seguenti usi :
a) Usi Residenziali :
- ABITAZIONI PRIVATE : Uso 1.1 che comprende ogni tipo di abitazione privata con i relativi servizi ed accessori, privati e condominiali; ad esso sono assimilati anche i locali per attività lavorative a domicilio e connesse con l'abitazione, purché abbiano un carattere compatibile e non prevalente e siano di SU comunque inferiori a 150 Mq.
- ABITAZIONI COLLETTIVE : Uso 1.2 che comprende ogni tipo di abitazione collettiva a carattere stabile, pubblica o privata: quali i collegi, i convitti, le case protette, le case di riposo, i conventi, con i relativi servizi comuni complementari, come previsto dalla Dir. Reg. n° 560/1991.
b) Usi Terziari Diffusi :
- NEGOZI E BOTTEGHE : Uso 3.1 che comprende i negozi per la vendita al dettaglio appartenenti alla tipologia dimensionale degli "esercizi di vicinato" (Sv non superiore a 250 Mq.) e le botteghe dell'artigianato produttivo o di servizio che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi urbani-residenziali e non risultano con questi in contrasto per fattori inquinanti in base ai pareri dei competenti servizi dell'A.U.S.L., purché in ogni caso la loro quantità non superi complessivamente i 300 Mq. di SU e con esclusione comunque delle autocarrozzerie e verniciature.
- PUBBLICI ESERCIZI : Uso 3.2 che comprende i locali di ristoro e di ritrovo di ogni tipo, aventi un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi urbani-residenziali, con esclusione comunque dei locali di svago ad intenso concorso di pubblico e di tutte quelle attività che risultino in contrasto con l'uso residenziale per fattori inquinanti in base ai pareri dei competenti servizi dell'A.U.S.L..
- UFFICI E STUDI : Uso 3.3 che comprende gli uffici privati e gli studi professionali e ambulatoriali che hanno un carattere diffuso, promiscuo e complementare con gli usi urbani-residenziali; con esclusione delle grandi strutture terziarie e di quelle direzionali che producono intenso concorso di pubblico.
c) Usi Terziari Specializzati :
- ATTREZZATURE COMMERCIALI : Uso 4.2 che comprende gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa, siano essi singoli o strutturati in centri commerciali, appartenenti alle tipologie dimensionali delle "medie" e "grandi" strutture di vendita (aventi cioè Sv superiore a 250 mq.) definite all'Art. 11BIS ed altre attività terziarie complementari, con esclusione del commercio all'ingrosso.
Questo uso è ammesso esclusivamente nelle aree e secondo le tipologie dimensionali massime evidenziate puntualmente nelle tavole di zonizzazione del PRG.
- ATTREZZATURE RICETTIVE : Uso 4.4 che comprende tutti i tipi di alberghi, nonché le residenze alberghiere, gli ostelli, le locande e le pensioni, con i loro servizi comuni e complementari.
Questo uso è ammesso ad insindacabile giudizio del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione edilizia e dei competenti uffici dell'A.U.S.L., in rapporto allo stato di fatto e alla possibilità di reperire sul lotto d'intervento o in un conveniente intorno le necessarie aree di parcheggio pubblico P1 e di pertinenza P3.
3') L'uso residenziale presuppone di norma la prevalenza delle destinazioni di cui al punto a) del presente articolo su quelle "compatibili" di cui ai punti b) e c) le quali, qualora siano previste, non potranno superare il 20% delle S.U. costruibili sull'unità fondiaria o sui comparti soggetti ad intervento urbanistico preventivo, fatta eccezione :
· per le zone omogenee "A" nelle quali prevalgono le disposizioni della disciplina particolareggiata;
· i piani particolareggiati vigenti o adottati alla data di adozione della variante generale al P.R.G. per i quali valgono al riguardo le previsioni dei medesimi PP.PP.;
· le situazioni di fatto per le quali sono fatte comunque salve le superfici destinate ad usi "compatibili" presenti alla data di adozione della variante generale al P.R.G. anche se superano il 20%;
· le situazioni di fatto ricadenti nelle zone omogenee "B1" e "B2" per le quali può essere consentito un ampliamento una tantum del 10% delle superfici utili destinate agli usi compatibili di cui al precedente 2' comma punti b) e c) anche quando superano il 20% delle superfici utili residenziali, per assicurare la prosecuzione e la riqualificazione igienico-funzionale delle attività esistenti, a condizione che detto ampliamento avvenga tramite cambio di destinazione d'uso di locali esistenti e che nel caso si tratti di esercizi commerciali al dettaglio, questi non dovranno comunque superare la dimensione massima della propria tipologia di appartenenza.
4') In ogni caso, negli interventi diretti o preventivi sul patrimonio edilizio esistente, comprese quindi le zone sottoposte a piano di recupero e/o ristrutturazione urbanistico-edilizia, è facoltà dell'Organo comunale competente ammettere una maggiore incidenza percentuale degli usi compatibili alla residenza, nel rispetto comunque dei limiti imposti dai competenti uffici dell' A.U.S.L. relativamente al divieto di insediamento di attività produttive, commerciali o di servizio che siano in contrasto, per fattori inquinanti, con il carattere residenziale della zona.
5') In tutti gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione entro gli indici di zona omogenea di tipologie condominiali o a schiera con più di otto alloggi o unità abitative, di residences e villaggi residenziali è richiesta la previsione di sale apposite per le riunioni condominiali ed il gioco dei bambini nella misura minima di 3 mq/alloggio, con un minimo comunque di 20 Mq..

Art. 13.1 Zona omogenea tipo "A"
Art. 13.2 Zona "B1" Residenziale di ristrutturazione soggetta a disciplina particolareggiata
Art. 13.3 Zona "B2" Residenziale edificata e di completamento
Art. 13.4 Zona "B3" Residenziale edificata a bassa densità fondiaria
Art. 13.5 Zona "B4" Residenziale di completamento a volumetria definita
Art. 13.6 Zona "B5" Residenziale di ristrutturazione a P.P. di recupero di nuova formazione
Art. 13.7 Zona "C1" Residenziale di espansione soggetta a P.P.