ART. 11 BIS - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
1') In adempimento alla deliberazione di Consiglio Regionale del 23/9/99 n. 1253
"Criteri di pianificazione territoriale ed urbanistica riferiti alle attività
commerciali in sede fissa, in applicazione dell'art. 4 della L.R. 5/7/99 n.14
(Proposta della Giunta Regionale in data 7/9/99 n. 1604), gli esercizi commerciali
al dettaglio in sede fissa sono articolati nelle seguenti tipologie dimensionali:
- Esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di
vendita (Sv - così
come definita al precedente Art. 6.39) non superiore a 250 mq.;
- Medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore a 250 mq.
e fino a 2500 mq di Sv., così ulteriormente suddivisi:
- medio piccole strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali, così
come definiti nel D.Lgs 31/3/1998 n. 114, aventi Sv superiore a 250 mq. e fino
a 1500 mq.;
- medio grandi strutture di vendita: gli esercizi e i centri commerciali, così
come definiti nel D.Lgs 31/3/1998 n. 114, aventi Sv superiore a 1500 mq. e fino
a 2500 mq.;
- Grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi Sv superiori a 2500 mq.
- Grandi strutture di vendita di livello superiore: le grandi strutture di vendita
alimentari di almeno 4.500 mq. di Sv e le grandi strutture non alimentari di almeno
10.000 mq. di Sv.
Ai fini dell'applicazione degli standard, nel caso di esercizi che vendono prodotti
alimentari e non alimentari, si applicano i parametri riferiti agli esercizi del
settore alimentare, salvo che la superficie di vendita riservata al settore alimentare
risulti inferiore al 3% della Sv complessiva
2') Si definisce Centro commerciale una media o una grande struttura di vendita
nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura con
destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio
gestiti unitariamente. I centri commerciali possono contenere anche pubblici esercizi
e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone
ecc.).
Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante
dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in esso presenti;
i centri commerciali sono pertanto equiparati a singoli esercizi aventi una superficie
di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva.
Nell'ambito dei centri commerciali si definiscono:
- centri commerciali di vicinato: quelli nei quali gli esercizi, considerati singolarmente,
rientrano nella dimensione degli esercizi di vicinato, salvo l'eventuale presenza
di una medio piccola struttura;
- centri commerciali di attrazione gli altri, suddivisi in:
- attrazione di livello superiore se comprensivi di grandi strutture alimentari
di livello superiore e comunque di medie e grandi strutture alimentari le cui
superfici di vendita complessivamente superano i 4.500 mq. o di grandi strutture
non alimentari di livello superiore, e comunque di medie e grandi strutture non
alimentari le cui superfici di vendita superano complessivamente i 10.000 mq.;
- attrazione di livello inferiore se comprensivi di medie strutture e/o di grandi
strutture le cui superfici risultano complessivamente inferiori ai limiti di 4.500
mq. di superficie di vendita per le strutture alimentari e di 10.000 mq. per le
strutture non alimentari e con superficie territoriale non superiore a 5 ettari.
3') Non costituiscono centro commerciale i "complessi commerciali di vicinato"
o "gallerie commerciali di vicinato", cioè un'aggregazione di
esercizi di vendita nell'ambito di una o più unità edilizie destinate
anche ad altre funzioni non commerciali, costituita da più esercizi di
vicinato, eventualmente con la presenza anche di medio-piccole strutture di vendita,
e da esercizi paracommerciali e ricreativi con accessi separati ancorché
collocati in contenitori contigui e caratterizzati da attrattività unitaria
per gli utenti.
Per i "complessi commerciali di vicinato" o "gallerie commerciali
di vicinato" non si considera la superficie di vendita complessiva e pertanto
le dotazioni minime richieste vanno applicate con riferimento ai singoli esercizi.
4') Attività commerciali esistenti : Sono confermate le attività
commerciali esistenti, le quali possono subire trasformazioni fino al raggiungimento
dei massimi di superficie di vendita dell'attuale classe dimensionale o di quella
massima prevista nelle aree indicate al successivo comma 5') nelle quali eventualmente
insistono, nel rispetto degli indici e dei parametri insediativi della zona omogenea
in cui ricadono.
5') Nuovo insediamento :
5.1 - Nelle zone ove il PRG prevede la destinazione d'uso commerciale sono ammessi
esercizi di vicinato, fatto salvo il reperimento degli standards e i relativi
parcheggi di pertinenza e nel rispetto degli indici e dei parametri insediativi
della zona omogenea in cui ricadono;
5.2 - Nelle zone ove il PRG prevede la destinazione d'uso commerciale, fatto sempre
salvo il reperimento degli standards e i relativi parcheggi di pertinenza e nel
rispetto degli indici e dei parametri insediativi della zona omogenea in cui ricadono,
le medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita sono ammesse esclusivamente
in corrispondenza degli ambiti, dei comparti e delle zone omogenee contraddistinte
da specifiche siglature (MP; MG) nelle tavole di zonizzazione del PRG ed approvate
dalla Conferenza dei Servizi in data 21 Giugno 2000.
Resta inteso che ove è consentita la medio-grande struttura di vendita
sono ammessi anche la medio-piccola struttura di vendita e l'esercizio di vicinato;
ove è ammessa la medio-piccola struttura di vendita è ammesso anche
l'esercizio di vicinato.
5.3 - I soggetti proponenti di medio-grandi strutture di vendita dovranno presentare,
insieme con la proposta di Piano Particolareggiato ove richiesta, una relazione
sugli effetti attesi dalla realizzazione della struttura dal punto di vista della
mobilità e del traffico e del conseguente impatto acustico, sulla base
di idonee simulazioni dei prevedibili flussi attratti nelle ore di punta.
6') Standard urbanistici :
6.1 - Le aree da cedere ad uso pubblico per standards urbanistici sono quelle
previste dall'art. A-24 della L.R. 20/2000, con le seguenti precisazioni:
- agli esercizi di vicinato e ricompresi in ambiti prevalentemente residenziali
sono applicabili le norme sugli standards relative agli insediamenti residenziali;
- in tutti i casi di nuovo insediamento di medio-piccole e medio-grandi strutture
di vendita, anche per cambio d'uso di edifici preesistenti con diversa destinazione,
nonché nei casi di aumento della SV di medio-piccole e medio-grandi strutture
di vendita preesistenti, deve essere realizzata e ceduta al Comune la quantità
di aree per standard di urbanizzazione relativi agli insediamenti commerciali
almeno nella misura minima di 40 mq di parcheggi pubblici e 60 mq. di verde pubblico
per ogni 100 mq di S.U.;
6.2 - Nel caso di medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita collocate
fuori o ai margini dei centri abitati, in posizione tale per cui le aree da cedere
ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nella
zona circostante, né siano utilizzabili come parcheggi scambiatori per
l'accesso al centro urbano con mezzi collettivi, il Comune può stabilire
attraverso una convenzione la gestione privata delle stesse a cura del gestore
della struttura commerciale.
6.3 - Nel caso di medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita la "monetizzazione"
parziale o totale delle dotazioni prescritte di aree per standard è ammessa,
nel rispetto dei limiti e condizioni definite dalla L.R. 20/2000 e dalla delibera
comunale sugli oneri di urbanizzazione, nei seguenti casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso
dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli
leggeri, e purché gli interventi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione
edilizia e all'ampliamento di edifici preesistenti.
Le dotazioni minime di aree per standard sono comunque da richiedere nel caso
di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione,
di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti
strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo
del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata e purché
non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di
vendita;
c) nel caso di formazione di complessi commerciali di vicinato, purché
nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli interventi edilizi siano
limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia e recupero di edifici
preesistenti.
Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dal Comune dovranno essere riservate
al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili
e al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico nell'ambito
del contesto urbano coinvolto dall'intervento.
7') Parcheggi pertinenziali
7.1 - Le dimensioni lineari del singolo posto auto, nei parcheggi pertinenziali
P3 connessi a funzioni di tipo
commerciale al dettaglio, non devono essere inferiori a m. 2,50x4,8 al netto degli
spazi di manovra. La superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei
relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq..
7.2 - La dotazione minima di parcheggi pertinenziali in relazione alle diverse
tipologie di commercio e merceologie è la seguente:
Esercizi di vicinato : 33 Mq/100 Mq di S.pr.
Medie e Grandi strutture di vendita di prodotti alimentari :
per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto-auto ogni 30 mq.
di Sv o frazione,
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di
superficie di vendita: 1 posto auto ogni 18 mq. di Sv
o frazione,
· per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di
superficie di vendita: 1 posto auto ogni 13 mq. di Sv
o frazione,
- per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni
8 mq. di Sv o frazione.
Medie e Grandi strutture di vendita di prodotti non alimentari :
- per esercizi fino a 400 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 40 mq.
di Sv o frazione,
- per esercizi da 400 mq. fino a 800 mq. di
superficie di vendita: 1 posto auto ogni 25 mq. di Sv
o frazione,
- per esercizi da 800 mq. fino a 1.500 mq. di
superficie di vendita: 1 posto auto ogni 20 mq. di Sv
o frazione,
per esercizi con oltre 1.500 mq. di superficie di vendita: 1 posto auto ogni 16
mq. di Sv o frazione.
La dotazione minima richiesta per i centri commerciali (fatta eccezione per i
"complessi commerciali di vicinato" e le "gallerie commerciali
di vicinato" per i quali i parcheggi P3
si applicano in riferimento ai singoli esercizi) è pari a quella che risulta
considerando la somma delle superfici di vendita degli esercizi per la vendita
di prodotti alimentari, separatamente, la somma delle superfici di vendita degli
esercizi per la vendita di prodotti non alimentari, ed applicando a tali somme
le dotazioni sopra richieste per le medie e grandi strutture di vendita.
7.3 - I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale
devono essere di uso comune, ossia destinati a tutti i clienti. Pertanto devono
essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente
dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, ma in tal caso
le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle
ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.
I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità
edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono
pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità
edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale, purché
permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché
collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiede,
attraversamenti segnalati) e senza barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dai parcheggi
pubblici e dalle aree a verde pubblico di urbanizzazione, senza sovrapposizioni.
Nel caso di strutture di vendita con più di cento dipendenti per turno
di lavoro nell'ambito dei parcheggi pertinenziali deve essere individuata una
porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura.
Nel caso di strutture con parcheggi pertinenziali per una capienza complessiva
di più di 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi di posti-auto
con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico
che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla
disponibilità di posti.
In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso, e adottati
tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità
da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle
barriere architettoniche.
I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati,
oppure in soluzioni interrate o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti
di edificazione stabiliti dal presente P.R.G.
7.4 - Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione
e al consolidamento della rete preesistente, sono ammesse dotazioni di parcheggi
pertinenziali inferiori a quelle di cui al comma precedente, nei soli seguenti
casi:
a) nell'ambito di Progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane di cui
all'art. 8 della L.R. n. 14/99 qualora sia previsto dal progetto che l'accesso
dell'utenza avvenga prevalentemente a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli
leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia
e al cambio d'uso. Le dotazioni di cui al comma precedente sono comunque da richiedere
nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione
o di nuova costruzione;
b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti
strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo
del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, e purché
non si superi con l'ampliamento il limite dimensionale delle medie strutture di
vendita.
c) nel caso di formazione di centri commerciali di vicinato o complessi commerciali
in cui non siano compresi esercizi che superano la dimensione degli esercizi di
vicinato, purché nell'ambito dei centri storici e a condizione che gli
interventi edilizi siano limitati al cambio d'uso, alla ristrutturazione edilizia
e al recupero di edifici preesistenti
Nei suddetti casi il Comune può richiedere, in alternativa, la realizzazione
di opere di arredo urbano o di miglioramento dell'accessibilità a piedi
o con veicoli a due ruote.
8') In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, deve essere realizzato
un congruo numero di posti di parcheggio per motocicli e per biciclette.
9') Le medio-grandi strutture di vendita di prodotti alimentari devono essere
dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico
merci e al parcheggio di veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.;
tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno
con un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.