1') Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 114/98, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita.
2') Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici ed altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti e l'eventuale zona carrelli antistante la barriera casse a condizione che non vi siano merci in esposizione.
3') Le mostre in cui il pubblico può accedere, qualora si pratichi
la vendita o l'esposizione a fine di vendita, sono equiparate a tutti gli effetti
a esercizi commerciali.