1') Il presente P.R.G., in quanto relativo ad un Comune compreso nell'elenco di cui alla D.C. Reg. n° 1466/3162 del 14/10/1982, si attua sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dalla Legge Regionale 2/1/1978 N. 2 e sue successive modificazioni attraverso :
a - intervento urbanistico e/o edilizio diretto;
b - intervento urbanistico preventivo;
c - piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata proposti
dai soggetti di cui agli Artt. 6 e 7 della Legge Regionale 5/5/1977 N. 18 e
sue successive modificazioni ed integrazioni;
d - autorizzazione dell'Organo comunale competente, da rilasciarsi nei casi
e per le opere previste nel Regolamento Edilizio Comunale vigente e nelle presenti
Norme Tecniche di Attuazione;
e - denuncia inizio attività (D.I.A.).
| Art. 4.1 | Intervento urbanistico e/o edilizio diretto |
| Art. 4.2 | Interventi urbanistici preventivi |
| Art. 4.3 | Richiesta di intervento urbanistico |
| Art. 4.4 | Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione |
| Art. 4.5 | Unità minima di intervento urbanistico |
| Art. 4.6 | Aree destinate agli standards urbanistici |
| Art. 4.7 | Iniziativa dei proprietari |
| Art. 4.8 | Inerzia dei proprietari |
| Art. 4.9 | Disegno urbano coordinato (DUC) |
| Art. 4.10 | Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.) |