ART. 4 - MODI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.

1') Il presente P.R.G., in quanto relativo ad un Comune compreso nell'elenco di cui alla D.C. Reg. n° 1466/3162 del 14/10/1982, si attua sulla base del programma pluriennale di attuazione previsto dalla Legge Regionale 2/1/1978 N. 2 e sue successive modificazioni attraverso :

a - intervento urbanistico e/o edilizio diretto;

b - intervento urbanistico preventivo;

c - piani di sviluppo aziendali o interaziendali di iniziativa privata proposti dai soggetti di cui agli Artt. 6 e 7 della Legge Regionale 5/5/1977 N. 18 e sue successive modificazioni ed integrazioni;

d - autorizzazione dell'Organo comunale competente, da rilasciarsi nei casi e per le opere previste nel Regolamento Edilizio Comunale vigente e nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione;

e - denuncia inizio attività (D.I.A.).

Art. 4.1 Intervento urbanistico e/o edilizio diretto
Art. 4.2 Interventi urbanistici preventivi
Art. 4.3 Richiesta di intervento urbanistico
Art. 4.4 Perimetri dei comparti urbanistici di attuazione
Art. 4.5 Unità minima di intervento urbanistico
Art. 4.6 Aree destinate agli standards urbanistici
Art. 4.7 Iniziativa dei proprietari
Art. 4.8 Inerzia dei proprietari
Art. 4.9 Disegno urbano coordinato (DUC)
Art. 4.10 Piano di sviluppo aziendale (P.S.A.)