ART. 3.3 - DEROGHE ALLE PRESENTI NORME

1') Ai sensi dell'Art. 16 della L. 6/8/1967 N. 765 e sue successive modificazioni e integrazioni, deroghe alle presenti Norme possono essere concesse nei modi di legge limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico.

2') Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e in conformità all'Art. 54 della L. Rg. 47/78 modificata ed integrata, si intende edificio o impianto pubblico ogni edificio o impianto di interesse collettivo qualificato dalla sua rispondenza ai fini perseguiti dall'amministrazione pubblica, restando ferme le disposizioni e la competenza di cui alla Legge 1/6/1939 N. 1089.